Avere la caldaia autonoma può essere comodo, ma si è costretti a pagare comunque il riscaldamento condominiale, ecco perché.
Vivere in condominio, si sa, comporta determinati vincoli, per questo non tutti amano questo tipo di soluzione specialmente se hanno abitato a lungo in una casa solo per sé. A volte però questa può essere l’unica soluzione percorribile, per questo non resta che adeguarsi, pur sapendo di dover mettere in conto una serie di azioni che potrebbero non piacere. In tanti però trovano sollievo all’idea di poter contare su una caldaia autonoma, che può consentire di accendere e spegnere il riscaldamento quando si preferisce, così come di valutare quale sia la temperatura che si ritiene migliore.
Si tratta di un vantaggio non da poco, perché si potrebbe avere freddo o caldo in momenti diversi rispetto a quanto provano gli altri condomini più spesso di quanto si possa pensare. In casi simili c’è però uno svantaggio che si deve prendere in considerazione e che potrebbe non piacere a tutti, ma che è fondamentale conoscere, visto che prevede una spesa che alcuni credevano non fosse dovuta.
Tante persone decidono, dove possibile, di avere una caldaia autonoma in condominio, così da poter gestire secondo le proprie esigenze il riscaldamento. Non è detto però che questa scelta comprenda solo vantaggi, anzi c’è una spesa aggiuntiva che deve essere messa in conto che potrebbe far storcere il naso ad alcuni.
Chi ha fatto questo passo, infatti, è chiamato comunque a contribuire ai costi previsti per la manutenzione dell’impianto condominiale, poco importa se formalmente non ne usufruisce. A stabilirlo è una recente sentenza della Corte di Cassazione, destinata quindi a fare giurisprudenza, che potrebbe mettere in difficoltà molte delle persone che abitano in un palazzo.
impossibile quindi non tenere conto della sentenza n. 10813 del 24 aprile 2025, che ha stabilito l’obbligo per un condomino di contribuire alle spese di sostituzione, conservazione e trasformazione della caldaia centralizzata, pur avendo scelto di distaccarsi e avere una caldaia autonoma. L’unica condizione in cui questo possa essere ritenuto non dovuto si riferisce a quando un eventuale riallaccio futuro non sia possibile per le particolari condizioni dell’immobile.
Ognuno ha comunque la facoltà, se lo ritiene opportuno, sulla base del comma 4 dell’art. 1118 c.c., di rinunciare a utilizzare il riscaldamento centralizzato, facendo però in modo che la sua decisione non generi gravi cambiamenti agli altri condomini. Il riferimento in questo caso è a un aumento dei costi che dovranno sostenere gli altri o eventuali problemi di tipo tecnico, In casi simili, però, si resta comproprietario dell’impianto, motivazione che prevede quindi l’obbligo di sostenere le spese che lo riguardano.
E’ quindi necessario partecipare alle spese previste sostituzione della centrale termica, finché l’impianto resta comune e tecnicamente fruibile in futuro. La situazione può cambiare se l’intervento di cui decide di avvalersi è definitivo e impedisce quindi un eventuale riallaccio se dovesse cambiare idea.
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